Amicodentista offre la garanzia addizionale CDP ai soli pazienti che si impegnino ad effettuare almeno un controllo annuale. La garanzia ha per oggetto i prodotti ed i trattamenti e sarà prestata nel rispetto delle condizioni di seguito concordate e riportate.
1. Oggetto della garanzia
La garanzia è prevista nei casi di:
- rottura protesi fisse su denti naturali;
- rottura protesi fisse su impianti;
- rottura protesi provvisorie fisse;
- rottura pilastri protesici implantari;
- perdita di ancoraggio osseo degli impianti.
2. Durata della garanzia
La durata della garanzia è prevista per:
- impianti: a vita;
- elementi protesici in zirconio, metallo ceramica, pilastri implantari, viti di congiunzione: 10 anni;
- strutture in metallo/acrilico: 5 anni;
- toronto bridge all on 4: 5 anni, con possibilità di rinnovo per un pari periodo in seguito a revisione ( prestazione a pagamento);
- protesi provvisorie fisse: 120 giorni.
3. Esclusione della garanzia
Sono escluse dalla garanzia le prestazioni relative ai trattamenti di: protesi mobili, otturazioni, intarsi, devitalizzazioni, perni riabilitativi dei denti naturali devitalizzati, durata e vitalità dei denti naturali sottoposti o meno a trattamento, lo stato dei tessuti parodontali, retrazioni gengivali, terapie protesiche che si avvalgano di pilastri naturali trattati con endodonzia da altri clinici e tutti gli impianti che siano stati effettuati ovvero oggetto di interventi presso altre strutture.
4. Responsabile della garanzia
Responsabile della garanzia è il Direttore Sanitario o il Titolare del centro Amicodentista presso cui il paziente è stato sottoposto a cure e trattamenti, unici referenti al quale rivolgersi.
5. Espletamento della garanzia e limiti
- La garanzia relativa ad impianti e pilastri fissati con esito infausto si espleta – per volontà delle parti e senza riserve di sorta - mediante il ripristino della situazione implanto-protesica presente al termine del relativo ciclo terapeutico; decorso il termine di durata della garanzia correlata alla protesi, il ripristino in garanzia potrà avere ad oggetto i soli impianti.
- In caso di accidentale svitamento monconale dall'impianto il ripristino potrà comportare la intenzionale perforazione della corona protesica senza che ciò rappresenti un danneggiamento della stessa.
- Qualora in seguito al posizionamento della protesi si rendessero necessarie terapie endodontiche che ne comportino la perforazione, queste verranno prestate a pagamento e la intenzionale perforazione protesica non darà diritto ad alcun ripristino.
- Qualora nel corso di un trattamento si rendessero necessarie terapie endodontiche non previste nel piano di cure iniziale, queste verranno rese a pagamento.
- La perdita di un elemento dentale naturale protesizzato entro il termine di garanzia della protesi, darà diritto al ripristino per il valore della corona protesica definitiva da considerare nella realizzazione di protesi su denti superstiti od implanto protesi sostitutiva dell'elemento andato perduto.
- La garanzia sulla protesi cementata od avvitata si espleta mediante sua riparazione previa temporanea sostituzione, se necessario, con la protesi provvisoria conservata a cura del Paziente.
6. Decadenza dalla garanzia
La garanzia decade se:
- il paziente sia fumatore. Onde verificare il ricorrere dell’evento che determina decadenza il Paziente autorizza sin d’ora e senza riserve il Direttore Sanitario del centro Amicodentista all'accertamento strumentale non invasivo dei livelli di intossicazione da fumo;
- il paziente sia dedito al consumo abituale di alcool/droghe;
- il paziente sia affetto da malattie croniche infiammatorie ed autoimmuni non dichiarate all'atto della prima visita od insorte successivamente all'inserimento implantare;
- il paziente sia sottoposto a trattamenti che influiscono negativamente la condizione dentale ( quali ad esempio bifosfonidi, chemioterapici antiblastici, dicumarolici);
- il paziente sia affetto da una malattia che in generale influisca negativamente sui trattamenti eseguiti ( ad es.ipertensione arteriosa sistemica o diabete non compensati dalle relative terapie);
- trascurata igiene orale;
- il danno sia conseguenza di evento traumatico o accidentale;
- il danno sia il risultato di un eccessivo o cattivo uso;
- nel caso di perdite implantari, allorché queste siano riconducibili alla ritenzione delle protesi provvisorie oltre il termine prescritto;
- il paziente abbia omesso di sottoporsi ad almeno un controllo annuale presso il centro ove abbia ricevuto gli interventi implanto protesici o presso altro centro se espressamente autorizzato dal direttore sanitario o dal titolare;
- il paziente abbia omesso il pagamento anche parziale delle prestazioni cui si sia sottoposto.
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